Il Decreto Crescita 34 del 2019 ha stabilito che sugli affitti di immobili che sono stati stipulati a partire dall’1 gennaio 2020 i locatori non dovranno pagare tasse sulla morosità dei conduttori.
Il provvedimento legislativo vuole andare a favore di chi affitta un immobile ad uso abitativo, in modo da attendere la conclusione dello sfratto prima di pagare le imposte sui canoni di locazione.
Spesso infatti i locatori si sono ritrovati a pagare delle tasse su canoni di locazione che di fatto non venivano percepiti.
Per riuscire ad attendere tempi più favorevoli per il pagamento delle tasse, basta aver avviato la procedura di intimazione di sfratto determinata dalla morosità del conduttore oppure aver avviato una procedura ingiuntiva per recuperare le somme che l’inquilino avrebbe dovuto versare mensilmente.
Il Ministero delle Finanze ha chiarito a proposito del Decreto e delle novità fiscali introdotte con questo provvedimento che l’imponibilità dei canoni di locazione scatta quando il giudice accerta come non riscossi i canoni stessi.
Oppure si possono considerare come non riscossi e quindi come non soggetti a tasse quando l’intimato non compare davanti al giudice o quando si oppone alla procedura di riscossione.
Il locatore a questo punto, per pagare le tasse, non deve attendere che sia concluso il procedimento della convalida.
È sufficiente che dimostri di aver avviato la procedura di intimazione di sfratto per morosità.
Un punto di svolta rispetto alla normativa attuale sulla tassazione dei canoni di locazione.
Fino all’entrata in vigore delle tempistiche del nuovo Decreto, per la tassazione dei canoni non percepiti ci si è rifatti all’articolo 26 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
Questa norma che è stata considerata valida fino a poco tempo fa stabiliva che i redditi che derivano dai contratti di locazione non percepiti non concorrono a determinare il reddito, ma soltanto dal momento in cui viene concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità.
Le nuove norme sono state oggetto di attenzione con un’apposita circolare emanata dal Ministero delle Finanze.
Si tratta della circolare numero 150, che ha chiarito alcuni aspetti che riguardano il momento in cui si può ritenere concluso il procedimento della convalida di sfratto, chiarendo anche quando il giudice avvia la formula esecutiva e quindi fa chiarezza sulla tassazione per quanto riguarda i canoni non percepiti.
Per quanto riguarda i canoni su cui già è stata imposta la tassazione, è stato stabilito che viene riconosciuto un credito d’imposta dello stesso importo, in modo da riformare l’ordinamento e stabilire linee più precise per non mettere i locatori in difficoltà dal punto di vista fiscale.