L’ecobonus con la possibilità di arrivare al Superbonus 110% rappresenta davvero un’ottima opportunità per tutti coloro che hanno intenzione di ristrutturare un immobile e che intendono contemporaneamente riuscire a migliorarlo dal punto di vista dell’efficienza energetica.
Questa normativa edilizia, che prevede la possibilità di ottenere delle detrazioni fiscali e quindi un contributo importante per chi deve affrontare delle spese, ha riscosso un certo successo.
Ma è applicabile in tutti i casi?
Per esempio, nel caso ci siano dei piccoli abusi edilizi in un immobile, è possibile usufruire lo stesso del Superbonus 110% e quindi delle detrazioni fiscali che ne conseguono?
Vediamo che cosa dicono le leggi da questo punto di vista.
Il quadro normativo
Possiamo fare riferimento innanzitutto a ciò che dice a questo proposito il Testo Unico dell’Edilizia.
Infatti nell’articolo 49 comma 1 la legge in questione affronta proprio questo problema degli interventi abusivi che cambiano il quadro della situazione.
In particolare il documento legislativo afferma che gli interventi abusivi che vengono realizzati in assenza di titolo o in contrasto con ciò che prescrive il titolo stesso non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Lo stesso discorso vale per quegli interventi di costruzione in un immobile che prima sono stati consentiti e poi sono stati successivamente annullati, per l’intervento di alcune modifiche.
Soprattutto le agevolazioni fiscali non spettano quando avvengono delle violazioni che riguardano l’altezza, la cubatura o la superficie coperta e che oltrepassano il 2% delle misure stabilite dalle norme.
Inoltre questa misura vale anche quando non vengono rispettati le destinazioni e gli allineamenti che vengono specificati nel programma di fabbricazione e nel piano regolatore.
Un altro importante documento legislativo, che dobbiamo tenere in considerazione relativamente agli abusi edilizi che possono essere realizzati, è il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo del 2018.
Nello specifico, riguardo a questa norma che abbiamo citato, ci interessa considerare il cosiddetto glossario delle opere di edilizia libera, che per esempio può essere preso come punto di riferimento quando ci sono degli interventi realizzati che non prevedono alcuna innovazione.
Alcuni si chiedono infatti se per esempio la sostituzione anche di un infisso interno in che modo possa intervenire.
In generale le norme stabiliscono che la mancanza di conformità edilizia e urbanistica, come per esempio la chiusura di una veranda deve essere oggetto di una sanatoria.
Per quanto riguarda invece le opere di edilizia libera, esse, secondo la legge, possono rientrare fra gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali non occorre possedere un titolo edilizio in particolare.
Il Decreto Semplificazioni è molto chiaro da questo punto di vista, perché ha introdotto un nuovo articolo nel Testo Unico dell’Edilizia, il 34 bis, che ha il nome di tolleranze costruttive.
L’articolo in questione dice che il mancato rispetto dell’altezza, della cubatura e della superficie coperta non può essere inteso come violazione edilizia, se contenuto dentro la misura del limite del 2%.
Inoltre costituiscono altre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche che vengono apportate alle finiture degli edifici, quando esse sono di minima entità.
È molto importante che queste tolleranze vengano indicate dal tecnico abilitato, per attestare legittimamente la situazione degli immobili.
Queste tolleranze, che costituiscono una misura di piccola entità, possono essere indicate nella modulistica che costituisce oggetto di comunicazione e di segnalazione edilizia.
In questo modo, dopo aver fatto un’attenta comunicazione di queste piccole variazioni, se esse non comportano violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e se non mettono a rischio l’agibilità dell’immobile, possono comunque essere prese in considerazione dalle leggi in vigore.
In questo modo si viene ad introdurre una norma molto importante, che fa ulteriore chiarezza su quando possa essere ottenuta lo stesso la detrazione fiscale.