A1 e A8 Escluse dal Superbonus 110%: Niente da Fare per Abitazioni Signorili e Ville!

a1 e a8 il no del superbonus

Una novità di cui si parla molto in questi ultimi tempi è quella che riguarda il Superbonus 110%.

Molti contribuenti infatti hanno la possibilità di mettere a punto dei lavori che riguardano il miglioramento dell’efficienza energetica delle loro abitazioni, potendo direttamente usufruire di un’agevolazione economica davvero consistente.

Non tutte le categorie però sono incluse nel Superbonus 110%.

Infatti nel cosiddetto Decreto Agosto sono stati introdotti degli emendamenti che escluderebbero dall’ottenimento dello sgravio fiscale coloro che possiedono case che vengono definite di lusso.

Nello specifico verrebbero escluse dalle agevolazioni le case che rientrano nelle categorie catastali A1 e A8.

Inizialmente erano stati inclusi anche quegli immobili che rientravano nella categoria catastale A9.

Tuttavia poi per questa categoria ci sono stati dei ripensamenti.

Ma andiamo a vedere tutto nello specifico

Quali sono i lavori inclusi per ottenere il Superbonus 110%

È stata la stessa Agenzia delle Entrate con la circolare numero 24/E ad intervenire sulla questione, specificando che, per ottenere la grande agevolazione economica del Superbonus al 110%, si devono realizzare degli interventi su edifici residenziali.

In particolare ci sono alcuni lavori che vengono definiti come trainanti, in abbinamento ai quali si possono includere anche altri interventi, sempre finalizzati alla riqualificazione energetica e alla messa a punto di misure antisismiche.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base della circolare che abbiamo nominato precedentemente, ha precisato che i lavori ammessi all’agevolazione sono quelli che si svolgono su parti comuni in condominio oppure su edifici residenziali unifamiliari, anche in relazione alle pertinenze.

Sono ammessi anche gli interventi su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, che sono incluse all’interno di edifici plurifamiliari.

Rientrano anche le unità immobiliari all’interno di edifici in condominio.

Le categorie escluse

Come abbiamo già detto precedentemente, ci sono alcune categorie catastali, quelle ritenute di lusso, che sono escluse dal Superbonus 110%.

Si tratta delle case che rientrano nelle categorie A1 e A8.

Nella prima classe di questo genere rientrano le abitazioni di tipo signorile.

Si tratta di immobili che appartengono a degli edifici collocati in zone di pregio.

Questi edifici hanno delle caratteristiche anche a livello costruttivo di un livello superiore a quelle che sono tipiche delle case di tipo residenziale.

La classe A8, invece, comprende le abitazioni in ville.

Di solito questo tipo di edifici si caratterizza per la presenza di un parco o di un giardino.

In genere le abitazioni in ville sono edificate in zone di pregio e hanno delle caratteristiche costruttive e di rifiniture anch’esse di livello superiore.

Le disposizioni per la categoria A9

Inizialmente si era pensato di escludere dal Superbonus al 110% anche quegli edifici rientranti nella categoria catastale A9, che comprende i castelli e i palazzi di pregio.

Successivamente è stata introdotta una modifica al Decreto Agosto che, pur continuando a prevedere l’esclusione per le abitazioni signorili e per le ville, non esclude più i castelli e i palazzi di pregio, se questi sono aperti al pubblico.

Per quanto riguarda la categoria A9 c’è stato quindi un ripensamento, che è stato introdotto sulla base della specificazione della clausola di apertura al pubblico.

I castelli, anche se sono interamente di proprietà privata, potrebbero benissimo rientrare nella possibilità di ottenere le agevolazioni, se per esempio la famiglia proprietaria decide di aprire il palazzo al pubblico.

Sono esclusi anche i capannoni e gli uffici

La differenza invece continua ad essere presente per esempio per capannoni, negozi o uffici che sono accatastati singolarmente.

Si tratta di una norma che sarà sicuramente destinata a far discutere.

Infatti i capannoni e gli uffici che sono di proprietà di persone fisiche che non operano nell’esercizio di attività di impresa o nell’ambito di una professione che implica l’apertura al pubblico non hanno l’opportunità di vedere l’applicazione del Superbonus al 110%.

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