Il bonus facciate consiste in una di quelle agevolazioni fiscali molto richieste negli ultimi tempi.
Infatti il nostro Governo ha messo a disposizione dei benefici da ottenere a livello fiscale per chi richiede di avere una mano nel sostenere le spese che sono connesse ai lavori di ristrutturazione.
I vari bonus disponibili per le ristrutturazioni rappresentano anche un sistema importante perché l’obiettivo è quello di rilanciare l’economia nel nostro Paese, considerando che soprattutto il campo dell’edilizia è stato messo in grosse difficoltà da vari fattori, compreso il diffondersi dell’epidemia di coronavirus con le restrizioni che ne sono conseguite.
Riguardo al bonus facciate, in particolare, c’è una questione che merita di essere approfondita e si tratta della sua visibilità.
In Questo Articolo ti Parliamo di:
Qual è la questione di fondo relativa al bonus facciate
Nella Legge di Bilancio per il 2020 sono contenute le disposizioni relative alla concessione del bonus facciate al 90%.
Questa agevolazione è ammessa per le spese che riguardano gli interventi che hanno come obiettivo il recupero o il restauro delle facciate esterne degli edifici.
Secondo ciò che è riportato nella legge che regola la concessione di questa agevolazione, sembra che le facciate, le cui spese sono agevolabili con il bonus, debbano necessariamente essere visibili da una via pubblica.
Molti si chiedono se veramente la situazione sia così e se questo quesito debba essere preso in considerazione.
I contribuenti vorrebbero capire, prima di intervenire sulla facciata di un edificio, se sia applicabile il bonus quando l’edificio ha una facciata visibile soltanto da una via privata.
Quando spetta la detrazione fiscale con il bonus
Con un’apposita circolare è stato chiarito che la detrazione connessa al bonus facciate spetta se l’intervento è realizzato sull’involucro esterno, definito come quello visibile dell’edificio.
Quindi l’involucro esterno viene inteso come quello relativo alla parte anteriore, frontale e principale dell’immobile, ma anche quello sugli altri lati dell’edificio.
In pratica l’intervento deve essere realizzato sull’intero perimetro esterno.
Quando non spetta la detrazione
La detrazione, sempre con un’apposita circolare che è stata emanata per rispondere al quesito di quanti hanno intenzione di realizzare una facciata di un immobile, non spetta in alcuni casi particolari.
Innanzitutto non vengono presi in considerazione gli interventi effettuati sulle facciate interne.
Fanno eccezione da questo punto di vista i lati dell’immobile visibili dalla strada o da un suolo destinato all’uso pubblico.
Sono escluse dall’agevolazione fiscale anche le spese sostenute per gli interventi che riguardano le superfici i cui lati confinano con cortili, spazi interni o chiostri.
Fanno eccezione in questo senso sempre quei lati visibili dalla strada.
In conclusione
Il quesito riguardo alla visibilità dell’edificio dalla strada o dal suolo pubblico è importante che venga considerato, ma in realtà, come viene chiarito e specificato dalla stessa norma relativa al bonus facciate, entra in gioco non soltanto in riferimento alle facciate esterne, ma anche a quelle interne dell’immobile che è fatto oggetto degli interventi di ristrutturazione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le facciate, per essere agevolate con il bonus, devono essere visibili da una strada pubblica.
Infatti, se la strada in questione non può considerarsi pubblica, non è possibile usufruire del bonus.
È questa la risposta che è stata data al quesito di un contribuente che riguardava il caso di un immobile che si trova al termine di una strada privata.
L’immobile in questione è circondato da uno spazio interno e si trova in una posizione che implica una dubbia visibilità dalla strada pubblica.
È da considerare che la questione quindi è di notevole importanza, anche perché non riguarda soltanto le spese sostenute per il 2020.
Infatti la bozza della Legge di Bilancio tutt’ora in esame prevede che il bonus facciate sia prorogato per un altro anno e che sarà valido fino al 31 dicembre del 2021.