Si sta tanto parlando in questo periodo del superbonus al 110%.
Quest’ultimo rappresenta un’ottima occasione per mettere in atto degli interventi di ristrutturazione con l’obiettivo di rinnovare il patrimonio edilizio del nostro Paese.
A livello generale si punta molto davvero sui lavori che mirano a migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni, ma anche a quelli che possano migliorare le condizioni degli edifici dal punto di vista antisismico.
Come emerge dagli ultimi dati a disposizione, le richieste per il superbonus al 110% sono state tante in Italia.
Infatti il provvedimento sembra aver avuto davvero un certo successo e molti stanno approfittando della possibilità di avviare lavori praticamente “a spese zero”.
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Le spese edilizie deducibili anche con il superbonus
L’Agenzia delle Entrate sta rilasciando nel corso del tempo dei chiarimenti riguardo a tutte quelle spese che rientrano nel superbonus al 110%.
Una delle ultime risposte che è stata data ad un interpello, la numero 204 del 2021, mette in evidenza che le spese condominiali che vengono sostenute per attuare interventi di miglioramento sismico rientrano tra le spese incrementative che sono deducibili anche se si è ottenuto il superbonus.
Infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate, il tutto non viene inficiato dall’aver usufruito del superbonus al 110% sia nella forma di detrazione dell’Irpef che nella forma dello sconto oppure sotto forma di cessione del credito d’imposta, secondo ciò che è stabilito dall’ex articolo 121 del decreto legislativo 34 del 2020.
Inoltre rientrano fra le spese incrementative anche quelle che i singoli condomini sostengono per sostituire i serramenti dell’abitazione.
Cosa succede per le cessioni di immobili
Molti si chiedono che cosa succede con le cessioni a titolo oneroso di immobili.
Da questo punto di vista gli esperti parlano di cessioni che danno luogo a plusvalenze che possono essere considerate come redditi diversi.
Tutto ciò riguarda immobili acquistati o che sono stati costruiti da non più di cinque anni (sono esclusi quelli che sono stati acquisiti per successione).
Inoltre la norma riguarda anche quegli immobili che sono stati utilizzati come abitazione principale del cedente nel periodo compreso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione.
Stanno al contribuente la possibilità e allo stesso tempo il dovere di dimostrare da un lato di aver sostenuto le spese, ma anche del fatto che il bene abbia incrementato il proprio valore nel corso del tempo, secondo la sentenza 16538 della Cassazione del 2018.
In questo modo si possono chiarire tutti i dubbi che riguardano le spese incrementative.
Perché è importante la risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’aver usufruito del superbonus al 110% non esclude comunque dal fatto che le spese possano essere deducibili dalla plusvalenza da cessione infraquinquennale.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata chiara anche da questo punto di vista ed è stata veramente una risposta molto importante, perché ha contribuito a chiarire molti dubbi dei contribuenti, soprattutto riguardo al concetto di spese incrementative, che, proprio per essere tali, possono essere deducibili dal prezzo di vendita quando si tratta di determinare la plusvalenza imponibile.
Se non ci si focalizza su questa interpretazione e si pongono interpretazioni differenti, si potrebbe arrivare ad una tassazione del beneficio.
A questo proposito bisogna citare anche l’articolo 68 comma 1 del TUIR, che mette in evidenza come le plusvalenze sono determinate dalla differenza tra le somme che sono percepite nel periodo di imposta e il prezzo relativo alla compravendita o alla costruzione del bene.
Ancora un altro passo importante quindi è stato compiuto, interpretando le varie norme che si riferiscono a questi casi, per chiarire le incertezze che inizialmente sono state determinate dalla legge generale sul superbonus al 110%.
Resta il fatto che comunque l’opportunità di dedurre anche con il superbonus le spese incrementative che si riferiscono agli interventi edilizi rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire.