Interessi Mutuo Prima Casa e Detrazioni!

interessi mutuo prima casa

Sono vari gli interessi per il mutuo per la prima casa.

Molte persone, se hanno la necessità di ricorrere all’acquisto della prima casa, spesso decidono di accendere un mutuo, per avere sempre a disposizione la somma da pagare al venditore.

Il mutuo già di per sé comporta dei tassi di interesse da pagare alla banca che ha concesso il prestito o alla finanziaria a cui ci siamo rivolti.

È bene però specificare che esiste la possibilità della detrazione degli interessi del mutuo della prima casa.

La detrazione degli interessi passivi sul mutuo della prima casa può essere una possibilità in più che ci viene concessa nel momento in cui dobbiamo pagare le tasse relative alla dichiarazione dei redditi.

Prima di proseguire ti ricordiamo che le informazioni da raccogliere riguardo l’acquisto della prima casa sono molte e sono tutte importanti per fare un acquisto sicuro:

Ritornando agli interessi del mutuo per la prima casa, quale differenza c’è fra tutti questi tipi di interessi?

Quale può essere considerato più conveniente?

Andiamo a vederlo nei dettagli, anche per spiegare come possiamo fare per il recupero degli interessi per il mutuo per la prima casa.

Interessi a tasso fisso o a tasso variabile?

Spesso le persone che devono accendere un mutuo per la prima casa si chiedono se sia più conveniente stabilire un tasso di interesse fisso o uno variabile.

I mutui a tasso fisso sono quelli più richiesti, perché garantiscono la possibilità di pagare sempre lo stesso importo di rata mensile per tutta la durata del mutuo.

Tuttavia hanno uno svantaggio: non permettono di usufruire di condizioni di risparmio che possono derivare proprio dal ribasso dei tassi.

Il mutuo a tasso variabile è un finanziamento che si riferisce all’Euribor, con una scadenza che generalmente è compresa tra uno e tre mesi.

Da un certo punto di vista, considerando attualmente l’Euribor e i suoi valori, la scelta a tasso variabile potrebbe essere quella che garantirebbe un maggior risparmio. Ciò è valido anche perché in genere la percentuale di interessi più alta è calcolata sui primi 5 o 10 anni di mutuo.

Col tasso variabile l’importo della rata mensile del finanziamento può variare a seconda dell’andamento del mercato.

Ci sono poi i tassi misti, che prevedono una complementarietà fra i due tipi di tassi, che potrebbe essere considerata una soluzione intermedia.

In ogni caso bisogna ricordare che, se dopo l’applicazione di un dato tasso di interesse, non ci riteniamo soddisfatti delle condizioni della banca che ci ha concesso un mutuo, possiamo sempre procedere ad una rinegoziazione (QUI ti spieghiamo come funziona la surroga) per avere condizioni migliori e che ci consentano di risparmiare.

In questo caso, però, bisogna rivolgersi ad un’altra banca e chiedere la cosiddetta surroga del mutuo.

Quindi possiamo dire che in generale la scelta del mutuo a tasso fisso o variabile non può essere stabilita a priori, ma tutto dipende da diversi fattori. Il mutuo a tasso fisso rappresenta una garanzia per le famiglie, che possono fare i loro conti sulla base del reddito di cui dispongono.

Il mutuo a tasso variabile è certamente più instabile e può subire dei cambiamenti.

L’andamento del mercato può prevedere un innalzamento o un ribasso dei tassi.

Possiamo dire che il mutuo a tasso variabile rappresenta la scelta più ovvia, se siamo in grado di garantire una certa disponibilità economica, capace di provvedere al pagamento delle spese, anche se esse si rivelano maggiori del previsto.

Interessi passivi mutuo prima casa

Interessi mutuo prima casa: detrazione?

Sicuramente, se ci rivolgiamo ad un esperto consulente finanziario, avremo come risposta il fatto che è possibile ottenere delle detrazioni sugli interessi del mutuo per la prima casa.

La detrazione spetta a tutti quei contribuenti che hanno stipulato un contratto di mutuo per acquistare l’abitazione da adibire a casa principale.

Spetta anche se l’immobile è abitato da altre persone, come il coniuge e i parenti entro il terzo grado.

Nel caso di separazione o divorzio

In caso di separazione o di divorzio tra i coniugi, al coniuge che ha trasferito la sua dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota che gli compete, se nell’immobile continuano a vivere i suoi familiari.

La somma massima che è possibile detrarre al momento della dichiarazione dei redditi è fino ad un massimo di 4.000 euro.

Questa somma è riferita all’ammontare totale degli interessi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione. Per ciascuna voce non si deve superare la somma di 2.000 euro.

È da chiarire che, dal punto di vista fiscale, la detrazione è pari al 19% sulle spese, sugli interessi passivi e sugli oneri accessori pagati sul mutuo.

Nel caso di ristrutturazione

Inoltre si può usufruire di questa possibilità anche nel caso degli interessi per mutuo per la ristrutturazione della prima casa. La detrazione degli interessi passivi vale anche per il personale in servizio nelle forze armate o nelle forze di Polizia e in questo caso non viene considerato il requisito della dimora abituale.

Per essere ammessa la detrazione sugli interessi del mutuo per la ristrutturazione, i lavori devono avvenire sempre sull’immobile adibito ad abitazione principale ed entro i due anni dall’acquisto.

Se l’immobile comprato è locato

Se la detrazione riguarda un immobile che era stato dato in locazione e che viene acquistato per essere adibito a prima casa, la detrazione spetta a partire dalla prima rata del mutuo.

Il locatore però ha l’obbligo di notificare una lettera di sfratto all’inquilino entro i successivi tre mesi dalla data di acquisto. È necessario che l’immobile venga liberato e adibito a prima casa entro un anno.

La detrazione spetta anche nel caso in cui il contribuente debba trasferirsi per ragioni di lavoro. In questa condizione la detrazione può valere anche se la casa è adibita ad abitazione principale entro un anno dalla data di acquisto.

Attualmente l’agevolazione spetta soltanto ai contratti di mutui stipulati prima del 1993, a patto che l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro la data dell’8 dicembre 1993 e che tale requisito permanga negli anni, tranne che per le ragioni previste per motivi riguardanti il lavoro che interessano l’intestatario del mutuo.

Riguardo il mutuo non ti lasciamo da solo! Dai un’occhiata a questa lista:

Oppure scegli l’articolo sul mutuo che fa al caso tuo! CLICCA QUI!

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here