L’applicazione ridotta dell’Iva durante la ristrutturazione edilizia è uno degli argomenti più dibattuti e controversi del settore. Per far luce su eventuali dubbi e spiegare a fondo la questione, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una norma di interpretazione autentica su quale percentuale di Iva deve essere applicata, in base al tipo di intervento.
Ristrutturazione edilizia: ecco quando si applica l’Iva al 10%
Quella proposta è una questione quanto mai delicata ecco che c’è bisogno di fare chiarezza. In linea generale l’Iva agevolata viene applicata per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili residenziali.
A fornirci maggiore ausilio per sbrogliare ulteriormente la matassa per quanto riguarda l’applicazione dell’Iva in caso di ristrutturazione edilizia la legge 488/1999 che contiene l’elenco e la definizione della tipologia di interventi di recupero del patrimonio edilizio cui è applicabile l’Iva agevolata.
Per manutenzione ordinaria si intende gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
La definizione fornita dalla norma, per quanto riguarda il concentto di manutenzione straordinaria è la seguente: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Ristrutturazione edilizia: si quali tipologie di intervento si applica l’Iva agevolata
Oltre alle due tipologia di intervento sopraelencate, l’Iva al 10% può essere applicata in caso di restauro e risanamento conservativo. Anche in questo caso la legge 488/1999 fornisce una chiara definizione del tipo di intervento: si tratta di interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.
Nella fattispecie si tratta del consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio. Cioè quegli elementi base della casa stessa. E’ consentito usufruire dell’agevolazione anche in caso di inserimento degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso dell’immobile e in caso di eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.