Quando decidi di installare o di modificare un impianto che può essere elettrico, termico o idraulico sei davvero sicuro che tutto sia stato svolto in regola?
Cosa ti garantisce realmente che l’impresa a cui ti sei rivolto abbia eseguito l’installazione o la modifica dei tuoi impianti a norma di legge?
Un modo per tutelarti c’è e si chiama dichiarazione di conformità: un documento importante e significativo che spesso non viene rilasciato, ma che hai tutto il diritto di richiedere.
Vediamo nei dettagli di che cosa si tratta, a cosa serve, quali tipologie di impianti riguarda, come viene richiesta e che cosa la differenzia dalla dichiarazione di rispondenza.
INIZIAMO!
In Questo Articolo ti Parliamo di:
- Che cos’è la dichiarazione di conformità o DICO
- Documento di dichiarazione di Conformità
- A che cosa serve la dichiarazione di conformità
- Per quali impianti serve la dichiarazione di conformità
- Dichiarazione di conformità: come si richiede
- Quali sono le differenze tra dichiarazione di conformità e dichiarazione di rispondenza
Che cos’è la dichiarazione di conformità o DICO
Al termine dei lavori, il responsabile dell’impresa che ha modificato o installato l’impianto, rilascia al committente la dichiarazione di conformità, nota anche come “DICO”.
Si tratta di un documento composto, oltre che dalla vera e propria “conformità” – ovvero il rispetto per gli standard imposti dalle leggi e dalle norme vigenti – anche da alcuni allegati obbligatori:
- il progetto dell’impianto;
- la relazione con l’elenco dei materiali utilizzati con eventuali marchi e certificati di prova;
- la copia della visura della camera del commercio dell’impresa che ha installato l’impianto con il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Nel caso in cui l’intervento modifichi un impianto esistente, il certificato è relativo solo alla parte modificata, ma deve tenere conto anche della funzionalità e della sicurezza della totalità dell’impianto.
Documento di dichiarazione di Conformità
Il documento è disciplinato dal decreto ministeriale 37/2008, evoluzione della Legge 46/90, che si occupa della realizzazione, manutenzione e progettazione degli impianti negli edifici.
La dichiarazione di conformità degli impianti può essere rilasciata solo dall’impresa che ha installato l’impianto e non da una che, in un secondo momento, controlla e dichiara la conformità dell’impianto elettrico, idrico, termico o gas come avviene nel caso della dichiarazione di rispondenza di cui parleremo più avanti.
In caso di rogito il compratore e il venditore non sono obbligati a dichiarare la conformità o la non conformità degli impianti e il certificato non va obbligatoriamente allegato.
Tuttavia, al fine di evitare contestazioni da parte dell’acquirente è preferibile specificare nell’atto lo stato degli impianti, la loro rispondenza alle norme, l’eventuale presenza o assenza della conformità.
Una sorta dunque dichiarazione di conformità catastale (la rispondenza tra quanto rappresentato in planimetria e lo stato dei luoghi al momento in cui viene sottoscritta la dichiarazione da parte del professionista).
Il riferimento principale prima dell’obbligo di dichiarazione di conformità era il requisito della cosiddetta “regola d’arte”, come definito dalla legge 1 marzo 1968, n.186.
Il documento di conformità degli impianti venne istituito successivamente con la legge n. 46 del 1990, ormai sostituita dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, nato con l’intento di riordinare in un unico provvedimento legislativo le norme vigenti sulla sicurezza degli impianti e responsabile di aver introdotto una sostanziale novità: l’obbligo di dichiarazione di conformità per ogni tipo di impianto e ogni tipo di edificio.
La dichiarazione di conformità viene redatta sulla base di un modello pubblicato in allegato al Decreto Ministeriale 37/08, successivamente modificato con la pubblicazione del Decreto 19 maggio 2010.
Contiene alcuni dati obbligatori come:
- il tipo di impianto;
- i dati del responsabile tecnico dell’impresa, del committente e del proprietario dell’immobile;
- i dati relativi all’ubicazione dell’impianto;
- i materiali impiegati;
- la rispondenza alle norme vigenti.
A che cosa serve la dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità impianti è necessaria per la realizzazione di un impianto ex novo, per allacciare nuove utenze di gas, luce e acqua e per ottenere il certificato di agibilità o il nulla osta sanitario (solo per attività di tipo commerciale). Può inoltre essere richiesta dai vigili del fuoco per gli adempimenti sulla prevenzione degli incendi.
Tuttavia, la sua funzione fondamentale rimane quella di tutelare il committente dei lavori di modifica o di installazione degli impianti, garantendogli che l’impresa installatrice abbia realizzato l’impianto o la modifica dello stesso seguendo le indicazioni del progetto e le norme tecniche, utilizzando materiali idonei e lavorando in maniera conforme alla regola d’arte.
Questo documento dichiara anche la sicurezza e la funzionalità dell’impianto installato o modificato dall’impresa che lo rilascia, allo scopo di dare un contributo per garantire l’incolumità pubblica ed evitare che accadano spiacevoli incidenti domestici dovuti al cattivo funzionamento degli impianti.
Per quali impianti serve la dichiarazione di conformità
Di solito, la dichiarazione di conformità dell’impianto, richiesta in occasione di ristrutturazioni di singole unità immobiliari come uffici, negozi o appartamenti viene rilasciata per:
- Dichiarazione Conformità impianto elettrico: se l’unità residenziale è maggiore di 400 mq (il limite è invece di 200 mq per unità immobiliari a carattere commerciale) o la potenza impiegata dal contatore è maggiore di 6 kilowatt; la dichiarazione di conformità impianto elettrico deve contenere anche il progetto firmato da un tecnico abilitato (architetto o ingegnere). Gli impianti elettrici realizzati prima del 13 marzo 1990, vengono considerati adeguati solo se sono dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, contro i contatti diretti o indiretti e muniti di interruttore differenziale.
- Dichiarazione Conformità impianto del gas: la dichiarazione di conformità gas è particolarmente significativa nel caso di impianti che alimentano cucine o caldaie a gas (dichiarazione di conformità caldaia). Se l’impianto alimenta dei terminali la cui somma genera una potenza superiore ai 50 kilowatt, va allegato anche il progetto a firma di un tecnico abilitato (architetto o ingegnere), altrimenti è sufficiente il progetto firmato dal responsabile dell’impresa anche se non è un tecnico abilitato.
- Dichiarazione Conformità impianto di riscaldamento: è obbligatorio rilasciare la dichiarazione conformità impianto termico anche in caso di sola sostituzione della caldaia o dei radiatori. Se l’impianto presenta canne collettive ramificate va steso in aggiunta il progetto firmato dal tecnico abilitato.
- Dichiarazione Conformità impianto idrosanitario: in questo caso, oltre alla dichiarazione di conformità impianto idrico, non è obbligatorio il progetto a firma del tecnico, ma l’impresa installatrice deve comunque produrre uno schema generico che indichi tutti gli elementi fondamentali.
- Impianto di protezione delle scariche atmosferiche;
- Impianto di automazione di porte e cancelli;
- Impianti radiotelevisivi;
- Impianti di condizionamento e climatizzazione;
- Impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili e simili);
- Impianti di protezione antincendio;
- Impianti fotovoltaici
- Impianti evacuazioni fumi (canna fumaria)
Dichiarazione di conformità: come si richiede
Il committente dell’installazione o della modifica dell’impianto deve richiedere all’impresa la dichiarazione di conformità che va compilata, firmata e timbrata dal rappresentante legale dell’impresa e dal responsabile tecnico.
Deve essere redatta in diverse copie (i moduli dichiarazione di conformità) che vanno consegnate all’utilizzatore dell’impianto e al committente; altre due copie invece vanno firmate come ricevute e, una di esse, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, va presentata dall’installatore allo Sportello Unico dell’Edilizia del comune cui si fa riferimento (solo per Roma, in alcuni casi, viene consegnata allo sportello del municipio) e non va inviata alla Camera del commercio che, invece, è l’ente responsabile dei controlli e agisce in caso di inadempienze.
L’ente può infatti provvedere alla sospensione dell’impresa che non abbia eseguito correttamente il lavoro per almeno tre volte e sono previste sanzioni amministrative che vanno dai 1.000 ai 10.000 euro per il mancato rilascio della dichiarazione di conformità impianti.
Anche gli allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità vanno timbrati e firmati dal rappresentante legale dell’impresa e depositati insieme al progetto (nei casi in cui esso è obbligatorio).
Obblighi
Entro trenta giorni dall’allaccio di acqua, gas o luce il proprietario deve fornire all’ente distributore copia della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di rispondenza.
L’obbligo è valido anche in caso di modifica della portata termica del gas o della potenza elettrica (6 kilowatt per gli immobili con destinazione residenziale).
L’ente distributore sospende la fornitura qualora il documento non sia stato inviato.
Sarà un addetto dello Sportello Unico dell’Edilizia del comune di riferimento a inoltrare una copia della dichiarazione di conformità alla Camera del Commercio, nella cui circoscrizione ha sede l’impresa che ha eseguito l’impianto.
Al termine del controllo, le dichiarazioni di conformità vengono archiviate elettronicamente in una banca dati ottica e informatica che può essere consultata da chiunque abbia un interesse di rilievo dal punto di vista giuridico ed è pertanto soggetta alla normativa sul diritto d’accesso.
Quali sono le differenze tra dichiarazione di conformità e dichiarazione di rispondenza
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia reperibile, essa può essere sostituita con una dichiarazione di rispondenza detta “DIRI”, solo se gli impianti sono stati realizzati prima dell’entrata in vigore del Decreto 37/08.
La dichiarazione di rispondenza non ha moduli ministeriali che fungono da modello per la sua stesura, come avviene per la dichiarazione di conformità.
Non è neppure redatta dall’esecutore dell’impianto, ma viene rilasciata da un tecnico abilitato come impiantista o dal responsabile tecnico di un’impresa abilitata che esercitano almeno da 5 anni e deve necessariamente essere supportata da accertamenti e sopralluoghi atti a verificare l’effettiva rispondenza dell’impianto alla normativa.
Se un impianto è stato realizzato dopo il 2008 senza dichiarazione di conformità, esso non può essere sanato con una dichiarazione di rispondenza perché il “DIRI” può essere redatto solo per impianti precedenti.
Quando si verificano questi casi, bisogna rimettere mano all’impianto e redigere una nuova dichiarazione di conformità impianti.
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