Imu e Tasi: il ravvedimento operoso per chi non ha pagato è scaduto. Ecco cosa succede

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Nelle scorse settimane gli italiani hanno avuto a che fare con il pagamento dell’Imu e della Tasi, rispettivamente l’imposta municipale unica e la tassa sui servizi indivisibili.

Per tutti coloro i quali non hanno pagato, per qualsivoglia motivo, alla scadenza del 18 luglio c’è stato un ulteriore mese di tempo con il ravvedimento operoso che è scaduto ormai qualche giorno fa, ovvero il 18 luglio.

In questo modo, è stato possibile regolarizzare la propria posizione con una limitatissima sanzione prima di incorrere in accertamenti del Fisco per cui, poi, si dovrebbe pagare fino a dieci volte di più.

Imu e Tasi: cos’è il ravvedimento operoso

In buona sostanza il fisco concede la possibilità ai contribuenti di mettersi in regola con un pagamento o una scadenza con una sanzione ridotta rispetto al normale, ovviamente nel caso in cui lo stesso non abbia adempiuto al pagamento nei termini previsti dalla legge.

A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo come è accaduto per tutti coloro i quali hanno sfruttato il ravvedimento operoso scaduto il 18 luglio per il pagamento di Imu Tasi.

Per chi paga in ritardo deve rispettare le seguenti sanzioni: se si versa entro 14 giorni dalla scadenza la sanzione applicata è dello 0,1% per ogni giorno di ritardo del valore dell’imposta da versare a cui vanno aggiunti gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale; se si versa dal 15° al 30° giorno di ritardo è prevista una sanzione fissa del 1,5%  dell’imposta da versare a cui si aggiungono gli interessi giornalieri calcolati sulla base del tasso di riferimento annuale.

Per chi non è riuscito a pagare entro un mese di ritardo l’Imu e la Tasi la sanzione aumenta: dal 30° al 90° giorno di ritardo si applica una sanzione fissa dell’1,67% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale mentre dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque, entro la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione la sanzione fissa sale a 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri sempre calcolati sulla base del tasso di riferimento annuale.

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