La detrazione interessi mutuo riguarda quelli che in gergo tecnico rientrano nel campo della detrazione interessi passivi del mutuo.
Si parla, più specificamente, di detrazione interessi passivi mutuo prima casa.
Infatti, secondo i principi di legge, possono essere portati in detrazione del 19% per quanto riguarda l’Irpef nella dichiarazione dei redditi, se i redditi sono riferiti all’acquisto dell’abitazione principale, della prima casa per il soggetto dichiarante o per un familiare.
Questa operazione non è sempre facile da mettere in atto, ecco perché bisogna rivolgersi sempre ad un tecnico specializzato, ad un commercialista esperto che sappia calcolare anche la detrazione degli interessi per un mutuo per la ristrutturazione.
Ma precisamente come agire per vedere a quanto ammonta la detrazione degli interessi per un mutuo di un’abitazione principale?
Come effettuare il calcolo per la detrazione degli interessi passivi di un mutuo?
Inoltre in caso di mutuo per seconda casa la detrazione degli interessi passivi può essere fatta valere?
Cerchiamo di dare una risposta a tutte queste domande.
In Questo Articolo ti Parliamo di:
Detrazione interessi mutuo: i mutui da cui detrarre gli interessi passivi
Oggi sempre più famiglie italiane hanno bisogno spesso di ricorrere all’accensione di un mutuo, specialmente quando si tratta dell’acquisto di un immobile.
Non tutti infatti hanno a disposizione la completa somma di denaro che serve ad acquistare una casa.
Proprio per questo motivo in tanti si rivolgono ad una banca per richiedere un finanziamento.
La somma erogata dall’istituto di credito verrà restituita con delle rate, alle quali sono applicati anche degli interessi.
Ecco perché per gli interessi di un mutuo la detrazione che si può operare in ambito fiscale appare molto importante, perché è una possibilità in più per i contribuenti di poter risparmiare, specialmente quando si tratta degli interessi per il mutuo per la prima casa con la detrazione.
Naturalmente si può avere anche una detrazione degli interessi passivi per mutuo cointestato, però non sono tutti i mutui che rientrano nella disposizione per la detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Non rientrano nella detrazione gli interessi passivi che si sono pagati per i mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 che sono stati accesi per motivi diversi dall’acquisto di un’abitazione.
Oppure non rientrano, a partire dal 1993, nella detrazione degli interessi del mutuo per la seconda casa quegli interessi passivi che si sono pagati per l’acquisto di una residenza secondaria.
Non sono nemmeno compresi in questa possibilità di detrazione i finanziamenti stipulati nel 1997 per il mutuo per la ristrutturazione con detrazione degli interessi.
Lo stesso discorso vale per i mutui ipotecari stabiliti a partire dal 1998.
Come fare il calcolo della detrazione interessi mutuo
Vediamo adesso come possiamo fare il calcolo per la detrazione degli interessi del mutuo.
Mettiamo il caso in cui il capitale che la banca ha dato in prestito sia maggiore del valore dell’immobile.
In questa situazione si deve moltiplicare il costo di acquisizione dell’immobile per gli interessi pagati, per poi dividere la cifra ottenuta per il capitale concesso dalla banca.
Il valore del mutuo, però, non deve essere maggiore del valore che riguarda la somma spesa per l’acquisto dell’immobile.
Anche se si prende il mutuo per pagare delle altre spese, la detrazione fiscale degli interessi del mutuo va riferita soltanto a quella parte che riguarda il finanziamento relativo all’acquisto dell’immobile.
Per quanto riguarda in particolare il mutuo cointestato, la legge stabilisce che la detrazione massima è di 4000 euro.
Se i due coniugi sono contitolari anche di altri mutui, l’importo è sempre lo stesso ed è pari sempre a 4000 euro, a meno che non ci siano familiari a carico.
La detrazione fiscale per gli immobili in costruzione
Detrazione interessi mutuo potrebbe interessare anche gli immobili in costruzione. Vediamo di cosa si tratta esattamente!
Anche nel caso si acquisti un immobile che è oggetto di costruzione, la legge ammette che si possa effettuare la detrazione degli interessi passivi.
Questa operazione però si può effettuare soltanto nel caso in cui la fine dei lavori avvenga prima di 6 mesi dalla data di ultimazione così come indicata nella RM1 dell’Agenzia delle Entrate.
La detrazione nel caso della surroga
Ci sono molti altri casi che fanno parte del campo più generale della detrazione degli interessi fiscali di un mutuo.
Per esempio in molti si chiedono come avvenga per il mutuo fondiario la detrazione degli interessi oppure come funzioni nel caso della rinegoziazione del mutuo la detrazione degli interessi.
Sono sempre delle procedure molto più complesse rispetto ai casi che abbiamo descritto, per effettuare le quali è necessario che ci si rivolga ad un esperto del settore.
Per quanto riguarda invece la surroga del mutuo con la detrazione degli interessi passivi, questa spetta per un importo maggiore anche rispetto a quello che risulta considerando la quota che rimane del capitale da restituire da parte del mutuatario.
Il discorso vale anche per la rinegoziazione del mutuo, considerando anche la maggiorazione derivante dalle spese sostenute per estinguere il vecchio contratto di mutuo e per accendere il nuovo.
La detrazione fiscale per mutuo per acquisto di immobili affittati
Nel caso in cui si acquisti un immobile affittato, si può ottenere anche in questa situazione la detrazione fiscale.
Tuttavia bisogna che venga applicata una regola fondamentale: entro 3 mesi dall’acquisto il soggetto che ha acquisito la nuova proprietà deve notificare al locatario un’intimazione di sfratto.
Inoltre, dopo che l’inquilino ha lasciato l’abitazione, l’immobile deve essere adibito da parte del nuovo proprietario ad abitazione principale.
Questa seconda regola può essere non considerata nel caso in cui la casa non è adibita ad abitazione principale entro un anno, perché l’acquirente si sia dovuto trasferire per motivi di lavoro, per sopraggiunte necessità dopo l’acquisto dell’immobile stesso.
In particolare, diverse persone che si trovano nella condizione di un trasferimento lavorativo si chiedono se sia possibile avvalersi comunque della detrazione fiscale degli interessi passivi.
La circolare 21 del 2010 a questo proposito ricorda che la detrazione può avvenire anche se l’abitazione principale non è più la stessa e anche se si trova in un Comune differente rispetto a quello in cui è collocata la sede legale della società che impone il trasferimento per motivi lavorativi.
È una possibilità molto importante, per poter risparmiare, quando si decide di richiedere un mutuo per l’acquisto di un immobile da utilizzare per la propria residenza.
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